ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI D’AUTORE
ART 180:
L’attività di intermediario -comunque attuata- è riservata in via esclusiva alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Tale attività è esercitata per effettuare:
la concessione, per conto degli aventi diritto, di licenze e autorizzazione per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
la percezione dei proventi derivanti dalle suddette licenze;
la ripartizione dei suddetti proventi tra gli aventi diritto.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore di esercitare direttamente i diritti riconosciutigli da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi una quota deve essere in ogni caso riservata all’autore; i limiti e le modalità di tale ripartizione sono determinate dal regolamento.
I proventi riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione Nazionale Professionisti ed Artisti per scopi di assistenza ad autori, scrittori e musicisti.
La SIAE nasce a Milano nel 1882 con il nome di Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà letteraria e artistica. Il suo statuto la configura come una associazione di tipo privato e la vuole disciplinata secondo le norme del codice civile relative al contratto di società. All’inizio l’attività riguardava solo il teatro e la musica, ma già nel 1920 si estende alla tutela della opere letterarie delle arti figurative, nel 1921 lo Stato le affida la società di servizio di riscossione delle imposte sugli spettacoli e nel 1926 gli editori entrano a far parte della società e la sua sede viene spostata a Roma; nel 1941 la l. a. qualifica la società come EIDA (ente italiano per il diritto d’autore), che riacquisterà il nome di SIAE con il d.legisl. 433/1945.
Natura giuridica la SIAE: la SIAE era inizialmente un’associazione di diritto privato; il suo carattere di ente di diritto pubblico si afferma a partire dagli anni 30. In particolare nella prima decisione la SIAE è stata qualificata come un ente di tipo associativo che esercita un’attività prevalentemente economica e produttiva di reddito. E’ stata osservato che la Società non può essere considerata un ente gestore di impresa, poiché l’attività di intermediazione da essa svolta in via esclusiva è esercitata senza scopo di lucro. Oggi la SIAE esercita senza dubbio in via principale un’attività di impresa.
Per quanto riguarda la struttura e l’organizzazione della Società un punto fondamentale è costituito dallo statuto; l’art. 7 del d. legisl. 419/1999 contiene alcune norme dello statuto delle “collecting society” e più precisamente dispone che esso: regola l’organizzazione e il funzionamento della SIAE;
assicura un’adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente; è adottato dall’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed è approvato con decreto del ministro per i beni e le attività culturali. L’approvazione dello statuto da parte del ministro è attività di amministrazione attiva e costituisce una delle forme in cui si declina il potere di vicinanza.
Nello statuto della Società sono contenute le norme essenziali in materia di strutture e di organizzazione. Oggi la SIAE è espressamente definita ente pubblico a base associativa dall’art. 7 d.legisl .419/1999 e dell’articolo 1 del suo statuto.
L’articolo 2 dello statuto aveva previsto due diverse categorie di associati: gli associati ordinari, ovvero le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, e quelli straordinari, cioè i cittadini dei paesi non membri dell’UE, titolari di diritti d’autore, dei diritti connessi, gli eredi e gli aventi causa à il TAR del Lazio ha ritenuto illegittima la distinzione tra soci ordinari e straordinari e ha annullato anche l’articolo 2 dello statuto.
Attualmente la base associativa della Società è costituita dagli associati, ovvero persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione. La qualità di associato si acquisisce tramite domanda, dopo la verifica da parte della SIAE della documentazione richiesta per attestare l’appartenenza alla categoria per la quale si richiede l’associazione. Il rapporto associativo dura quattro anni dal riconoscimento suddetto ed è tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio. L’associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto di obblighi e a versare contributi associativi. Gli associati, che abbiano pagato regolarmente la quota, eleggono i componenti dell’Assemblea, che tra l’atro designa il Presidente e i membri ad essa assegnati dal CDA.
Dal punto di vista dell’organizzazione lo statuto distingue tra organi deliberativi (assemblea, cda, presidente), organi consultivi (commissione di sezione) ed organi di controllo (collegio dei revisori).
Organi deliberativi: l’Assemblea è composta da 64 membri eletti ogni 4 anni dagli associati e delibera un regolamento elettorale (con la maggioranza qualificata dei 2/3); i compiti dell’assemblea sono stabiliti dall’art. 5. Il consiglio di amministrazione (art. 3 ) è composto dal presidente, da 8 membri nominati con decreto del ministro per i beni e le attività culturali e svolge tutti i compiti ordinari e straordinari della Società. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Organi consultivi: vi sono le commissioni di sezione (art. 10 statuto), che svolgono funzioni consultive, dando pareri obbligatori ma non vincolanti al cda sui criteri di ripartizione dei diritti d’autore e sulle misure dei compensi; svolgono inoltre su richiesta attività di conciliazione su richiesta degli interessati.
Organi di controllo: costituiti dal collegio dei revisori, composto secondo l’art 11 dello stat. e dall’ufficio di controllo interno che svolge compiti di controllo anche strategico finalizzato all’ottimizzazione delle attività degli uffici della società, riferendo al cda e, se richiesto, all’assemblea.
La SIAE è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi deliberativi e in non più di 5 divisioni.
Il co. 1 dell’art. 180 riserva in via esclusiva alla SIAE l’intermediazione sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione o rappresentanza. L’esclusiva riservata alla SIAE nell’esercizio dell’intermediazione non è affatto generale, ma deve ritenersi limitata alle sole opere tutelate dal diritto d’autore e alle sole tipologie di diritti patrimoniali d’autore indicati nella norma medesima.
Il rapporto tra la SIAE e gli autori è qualificato in modo costante in termini di mandato: come del resto risulta già dalle norme richiamate. In modo altrettanto costante si intende poi ad affermare che la SIAE non è investita ex lege del potere di rappresentanza dei singoli autori, ma tutela soltanto quelli che le abbiano conferito specifico mandato. I rapporti tra SIAE e singoli autori sono regolati dalle norme del codice civile in tema di mandato e le situazioni soggettive che ne scaturiscono hanno natura e contenuto di situazioni soggettive perfette. Il mandato è irrevocabile per tutta la durata dell’iscrizione sia per gli iscritti che per i loro eredi.
La SIAE ha facoltà di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l’esercizio dei diritti d’autore o dei diritti connessi dei loro aderenti; a tal fine essa stipula con le collecting societies di altri stati contratti di rappresentanza reciproca.
Nell’esercizio delle sue attività di intermediazione, la SIAE rilascia ai pubblici utilizzatori delle opere permessi generali per l’utilizzazione economica delle opere ad essa dichiarate.
Per quanto attiene invece alla riscossione dei proventi è stato osservato che la norma del regolamento generale secondo la quale le somme attribuite agli iscritti sono esigibili presso gli uffici centrali dove la Società ha sede, ha carattere pubblico. Lo statuto prevede inoltre che i criteri di ripartizione sono determinati annualmente dal consiglio di amministrazione sulla base del parere obbligatorio, ma non vincolante delle commissioni di sezione.
Un problema piuttosto dibattuto attiene alla configurazione della natura giuridica dell’ordinanza di ripartizione. Secondo un orientamento di matrice giurisprudenziale l’ord. di ripartizione è un atto amministrativo a contenuto generale, espressione del potere discrezionale di autorganizzazione della collecting society.
In base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza, la società di gestione dei diritti d’autore può essere considerata impresa, e infatti gli organi comunitari considerano le collecting societies come imprese ai sensi dell’art. 86 Tr CE in quanto svolgenti un’attività imprenditoriale consistente nella prestazione di servizi nei coroni, sia dei compositori, autori ed editori che degli utilizzatori di opere musicali. In più occasioni la Commissione e la Corte di Giustizia hanno esaminato l’attività di intermediazione svolta dalla società di gestione dei diritti d’autore sotto il profilo dell’eventuale abuso di posizione dominante vietato dall’art 81 Tr CE; è stato così stabilito che costituisce abuso di posizione dominante il comportamento di una società di gestione dei diritti d’autore che:
vieta ai propri membri di cedere a terzi i propri diritti sulle opere dell’ingegno; che operi discriminazioni fra i propri soci o tra i pubblici utilizzatori dei diritti d’autore in relazione alla nazionalità. Costituisce altresì abuso il rifiuto di stipulare contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio nello Stato.
Spetta al giudice nazionale accertare se, e in quale misura, le pratiche abusive eventualmente constatate arrechino danno agli autori o a terzi interessati e trarne le conseguenze.
Nell’attribuire in via esclusiva alla SIAE l’esercizio dell’attività di intermediazione. L’art. 180 ha istituito a favore della stessa una posizione dominante sul mercato; La SIAE opera in condizioni di sostanziale monopolio: inteso in un’ottica funzionale, e cioè come esclusiva nell’offerta di beni e servizi non facilmente sostituibili da parte dell’utente medio. Per questa ragione la SIAE ha l’obbligo di contrarre con il divieto di discriminazioni arbitrarie. Il comportamento della SIAE , diretto ad imporre ai gestori di locali da ballo tariffe sensibilmente elevate senza che sia garantita un’adeguata ripartizione dei proventi degli autori, costituisce abuso di posizione dominante; il fatto che la SIAE abbia accordato tariffe ridotte differenziate costituisce di per sé abuso di posizione dominante. Gli accordi di rappresentanza reciproca con le diverse società nazionali di gestione dei diritti d’autore non possono essere considerati immediatamente restrittivi della concorrenza, se le opere tutelate sono sottoposte ad identiche condizioni di tutela all’interno di uno stato.
ART 181:
Oltre alle funzioni indicate nell’articolo precedente, la SIAE può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere d’ingegno in base al suo statuto.
L’ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accentramento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
L’art. 7 del d. legisl. 29 ottobre 1999 prefigura un quadro di carattere generale delle attività della SIAE; essa esercita l’attività di intermediazione di alcune categorie di diritti patrimoniali d’autore, cura la tenuta dei registri, assicura la migliore tutela dei diritti, nell’ambito delle società dell’informazione e precisa che, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, l’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato.
Il criterio generale su cui improntare l’organizzazione dell’intera attività della SIAE consiste nella distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la gestione relativa ad ulteriori servizi; la SIAE è tenuta altresì ad assicurare la “separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l’equilibrio finanziario”.
La Società, in particolare, svolge servizi di accertamento, liquidazione e riscossione:
delle imposte sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici
dell’imposta sul valore aggiunto in relazione alle attività dello spettacolo;
del diritto demaniale sulle opere cadute in pubblico dominio (quest’ultimo abolito dal 1° gennaio del 1997).
La SIAE provvede alla gestione dei servizi ora indicati sulla base di una convenzione con lo stato: la convenzione attualmente in vigore è stata stipulata in data 24 marzo 200 scade il 31 dicembre 2009.
Nello svolgimento di queste funzioni, gli agenti della SIAE vanno considerati come pubblici ufficiali.
Accanto all’attività di intermediazione e ai servizi ora detti, la collecting society svolge anche atri tipi di attività:
a) la determinazione di un equo “compenso” per l’esecuzione “in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere audiodiffuse”;
b) la tenuta dei registri di pubblicità;
c) la riscossione delle percentuali dovute, in relazione alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative;
d) l’apposizione del contrassegno SIAE sulle opere di stampa;
e) la rappresentanza processuale per l’esercizio delle azioni a difesa del diritto patrimoniale d’autore;
f) l’apposizione del contrassegno sui supporti contenenti programmi per elaboratore ed inoltre sulle videocassette, musicassette, nonché su ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive “ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere d’ingegno”.
La SIAE, inoltre, provvede ad assicurare la migliore tutela dei diritti d’autore, nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno. Può inoltre concedere borse di studio, finanziamenti e altri benefici anche a favore dei non associati, al fine di promuovere nuove iniziative meritevoli.
ART 181-bis:
1. La SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
3. Il contrassegno può essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dai ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate.
5. Il contrassegno deve avere caratteristiche tali da non poter essere trasferito su un altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere l’identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata, nonché delle sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità ai termini di legge.
7. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno.
Solo in epoca recente l’apposizione del contrassegno SIAE è diventata un obbligo sanzionato penalmente con funzioni di controllo degli esemplari autorizzati dell’opera dell’ingegno in circolazione a fini di lotta al sempre crescente fenomeno della “pirateria”.
L’accordo privatistico concluso tra le associazioni e la SIAE viene sancito con una serie di provvedimenti legislativi. Così con la l. 406/1981, riguardante “misure urgenti” contro l’abusiva duplicazione di prodotti fonografici, interviene l’utilizzo di sanzioni penali. Nel marzo del 1987 con la legge 400 viene esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno anche alle opere cinematografiche e televisive.
Infine con il d.legisl. del novembre 1994 n°685 viene sancito che “è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con una multa da lire 500.000 a 6 milioni di lire chiunque: abusivamente duplica, riproduce a fini di lucro opere destinate al circuito cinematografico o televisivo”.
Con il tempo la SIAE viene progressivamente dotata di funzioni diverse da quelle della gestione dei diritti d’autore nell’interesse degli aventi diritto.
Fra i compiti particolari vi è anche la funzione di apposizione del contrassegno che ha natura pubblicistica.
Mentre i programmi per elaboratore risultavano esclusi dall’obbligo di apposizione del contrassegno, nessuna regolamentazione espressa era dettata per le opere multimediali (esse sono definibili come “opere in formato digitale che associano più modi di rappresentazione”).
In questo contesto si inserisce il problema della determinazione dell’applicabilità alle opere multimediali dell’obbligo di contrassegno. Questo obbligo risponde all’interesse dei titolari dei diritti sulle opere musicali e/o audiovisive contenute nelle opere multimediali.
A metà degli anni ‘90 si verificano alcuni sequestri penali di opere multimediali non recanti il contrassegno SIAE. Il problema dell’applicabilità dell’obbligo del contrassegno viene posto alle corti penali e coinvolge la stessa tenuta dell’art.171-ter l.a.
Si sostiene da più parti che questo articolo sia una norma penale in bianco, in quanto essa rimanderebbe ad un regolamento di esecuzione che non sarebbe mai stato emanato; questo problema coinvolge quello del rapporto tra la legge ed il regolamento amministrativo cui la prima faccia riferimento.
Le corti investite della questione la risolvono in maniere differenti: alcune ritengono l’art. 171 ter è una norma penale un bianco non essendo previsto nel suo regolamento un obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, altri corti ritennero invece che il medesimo articolo avrebbe potuto validamente richiamare il regolamento del 1942 e che non ritratti di norma penale in bianco.
Per evitare nuovi contrasti e nuove critiche il legislatore è intervenuto introducendo l’attuale disciplina del contrassegno SIAE formata dall’art. 181 bis.
Per quanto specificatamente concerne il contrassegno SIAE, il nuovo d. d. l. prevede inizialmente l’apposizione dello stesso sui soli supporti musicali ed audiovisivi, mentre i supporti contenenti programmi per elaboratore privi di rilevante contenuto musicale o audiovisivo sono esclusi dall’obbligo di contrassegno. Non vi è però, menzione alcuna delle opere multimediali.
In ogni caso, la nuova disciplina muta in maniera radicale la regolamentazione del contrassegno per quel che concerne il software, imponendo l’applicazione del contrassegno SIAE a tutti i supporti contenenti programmi per elaboratore destinati alla commercializzazione in Italia a prescindere dal contenuto.
L’apposizione del contrassegno sui supporti di opere dell’ingegno, vede la luce come modalità di controllo del numero di esemplari posti in circolazione con l’autorizzazione del titolare dei diritti, e viene affidata alla SIAE.
La prima forma di contrassegno infatti era finalizzata ad agevolare all’autore il controllo sulle opere vendute dall’editore, qualora il compenso sia in compartecipazione.
L’estensione del contrassegno ai programmi per elaboratore ed alle opere multimediali costituisce ancora una volta un sistema di controllo dei supporti in circolazione. Tuttavia il controllo viene operato da un soggetto giuridico (la SIAE) che rappresenta prevalentemente i titolari di tutti i diritti sulle opere contenute nel programma per elaboratore o nell’opera multimediale, piuttosto che i titolari dei diritti su questi ultimi.
I principi individuati dalla legge a cui il contrassegno deve rispondere sono:
intrasferibilità dal supporto sul quale sia stato originariamente applicato;
idoneità a contenere gli elementi sufficienti all’indicazione dell’opera per cui è stato richiesto.
L’art.2 regola le caratteristiche e la tipologia del contrassegno e prevede che questo debba contenere: il titolo dell’opera, il nome dell’autore o del titolare del diritto d’autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
L’art. 3 riguarda la collocazione del contrassegno, stabilendo che questo debba essere applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e non rimovibile senza lasciare tracce della sua presenza.
L’art. 4 regola il rilascio del contrassegno e stabilisce che:
i contrassegni sono rilasciati dalla SIAE entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta;
la richiesta va presentata con gli appositi moduli o anche in via telematica.
La SIAE può richiedere la documentazione comprovante l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare; il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di 30 giorni quando ricorrano motivi, quali: verifica di dati, sia una specifica esigenza del richiedente; la SIAE può sospendere il rilascio dei contrassegno in caso di mancato pagamento dei relativi oneri.
L’interpretazione della disciplina del contrassegno per programmi per elaboratore e le opere multimediali appare caratterizzata da estrema complessità.
In primo luogo per quel che concerne i supporti su cui ricade l’obbligo di contrassegno; non è chiaro infatti se con tale espressione il legislatore abbia inteso estendere l’obbligo di contrassegno ad ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, ovvero solo a quelli dotati di un contenuto specifico.
In secondo luogo, non è chiara l’estensione dell’esenzione dall’obbligo di applicazione del contrassegno.
L’incertezza nell’interpretazione dell’ambito di estensione dell’esenzione deriva dal non perfetto coordinamento tra il co. 1 e il 3, poiché il primo fa riferimento ai “programmi per elaboratore o multimediali”, mentre il secondo si limita a menzionare i programmi per elaboratore.
Per quanto concerne la disciplina regolamentare, l’art. 5 si incarica di definire la nozione di “supporto” contenente programmi per elaboratore ovvero multimediali, qualificando come tali i supporti confezionati contenenti programmi destinati al commercio.
ART 181-ter:
1. I compensi per le riproduzioni sono riscossi e ripartiti dalla SIAE. In mancanza di accordi tra la SIAE stessa e le associazioni di categoria interessate, la misura e le modalità di pagamento dei suddetti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio, sentite le parti interessate ed il comitato consultivo; l’efficacia delle disposizioni decorre dalla data di stipulazione di questi accordi, ovvero entra in vigore dal decreto del Presidente del Consiglio.
2. La ripartizione tra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione, può avvenire anche tramite le principali associazioni di categoria interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio, sentito il comitato consultivo, in base ad apposite convenzioni.
Alla SIAE è attribuito un monopolio legale per la riscossione dei compensi (un portato dalla tradizionale attribuzione alla società di poteri speciali), ma essa non è, invece, titolare di alcun monopolio sull’attività di ripartizione per gli aventi diritto non iscritti alla SIAE, attività che può, infatti, essere esercitata anche dalle principali associazioni di categoria interessate.
Nel 2002 risultavano raggiunti i seguenti accordi:
L’accordo tra AIE (Associazione Italiana Editori), SIAE e SNS (Sindacato Nazionale Scrittori) da un lato, e CNA (Confederazione Nazionale Artigianato), Confartigianato, CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigianati) dall’altro, relativi al compenso per le fotocopie effettuate negli esercizi commerciali; in base a questo accordo, che ha validità fino al 31-12-2005, le fotocopie per uso personale (cioè privato ed individuale) possono essere realizzate, entro i limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento di compenso. Per riproduzioni ad uso, invece, non-personale l’editore può (ma non è tenuto a farlo!)) concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero delle pagine del volume; il prezzo per pagina è stato fissato al 75% del prezzo medio a pagina rilevato dall’ISTAT.
I centri di riproduzione sono obbligati a tenere un registro, vidimato dalla SIAE, contenente i dati di ciascuna riproduzione.
L’accordo tra SIAE, AIE, SNS da un lato, e l’allora Ministero della Pubblica Istruzione dall’altra, relativo alle riproduzioni da effettuare nelle biblioteche scolastiche aperte al pubblico. Questo accordo (scaduto a fine 2004, poiché aveva durata biennale) prevedeva che i compensi fossero dovuti alle biblioteche aperte al pubblico in cui l’attività di fotocopiatura non fosse occasionale (per le altre biblioteche i compensi erano determinati per fascia).
L’accordo tra SIAE, AIE, SNS, UNS (Unione Nazionale Scrittori) da un lato, e CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane) dall’altro, sulle fotocopie realizzate nelle biblioteche universitarie; l’accordo (scaduto a fine 2004, poiché aveva durata biennale) stabiliva che -previa ratifica delle singole università- entro il febbraio di ogni A.a. gli Atenei comunicassero alla SIAE il numero degli studenti iscritti, in base al quale era calcolato il compenso dovutole. L’accordo riguardava le sole fotocopie realizzate all’interno delle strutture universitarie ed in connessione con esse, non comprendendo, dunque, i servizi di riproduzione che, seppur svolti all’interno degli Atenei, erano gestiti da soggetti esterni, con mezzi, personale e rischio imprenditoriale propri.
